SOCIETÀ FILOSOFICA DELLA SVIZZERA ITALIANA
               


STATUTI DELLA SOCIETÀ FILOSOFICA DELLA SVIZZERA ITALIANA

 

CAP I  NORME COSTITUTIVE

Art.1 

La Società filosofica della Svizzera italiana (SFSI) è un'associazione costituita e regolata secondo gli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero; sua sede è il domicilio del presidente.

A. Costituzione: nome e sede

Art.2

La SFSI intende diffondere l'interesse per la filosofia. Essa costituisce un luogo di incontro, di discussione, di informazione e di promozione di attività per tutti coloro che hanno interessi filosofici.

B. Scopo

Art.3

La SFSI persegue il suo scopo segnatamente:

a)    collaborando con enti che promuovono attività affini alla filosofia

b)    organizzando incontri e manifestazioni filosofiche

c)     diffondendo informazioni e documentazione

d)    facilitando i contatti con gli ambienti culturali filosofici esterni alla Svizzera italiana.

C. Mezzi

CAP. II   MEMBRI DELLA SOCIETÀ: ORGANIZZAZIONE 

Art.4   

Può divenire membro della SFSI chiunque abbia interessi filosofici, qualunque sia la sua competenza particolare o la provenienza geografica. La qualità di socio si acquista mediante l'iscrizione presso il comitato.                                   

A.  Membri

Art.5

Gli organi della Società sono:

a)   l’assemblea

b)   il comitato

c)    i revisori

B. Organi della Società: elenco

Art.6

1.  L'assemblea ordinaria si tiene ogni anno prima della scadenza del periodo amministrativo, cioè prima del 30 giugno.

2.  È convocata dal comitato mediante lettera personale ai soci inviata con almeno quindici giorni di anticipo e nella quale figura l'elenco delle trattande.

1.  L’Assemblea

a. Assemblea ordinaria

I Convocazione

Art. 7

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice. Le sue competenze sono:

-       la nomina degli altri organi della Società;

-       la discussione e approvazione delle relazioni annuali del comitato;

-       la discussione e approvazione dei conti annuali; 

-       la decisione su ogni altra trattanda posta all'ordine del giorno; 

-       la fissazione della tassa sociale.

II Competenze

Art.8

1.  Il comitato convoca l'assemblea straordinaria quando l'importanza o l'urgenza di particolari problemi lo impongano.

2.  Il comitato è tenuto a convocare l'assemblea entro un mese, se un quinto dei soci lo richiede.

3.  Le modalità di convocazione sono quelle previste dall'assemblea ordinaria.

b. Assemblea straordinaria

 

Art.9

1.  Il comitato è composto di almeno quattro persone, dura in carica due anni ed è rieleggibile.

2.  Esso cura gli interessi della Società; ne stimola le attività; la rappresenta verso l'esterno; amministra il patrimonio sociale.

3.   Il comitato può deliberare solo se è presente la metà più uno dei suoi membri; è convocato dal presidente su sua iniziativa o su richiesta di due membri.

2.  Il Comitato

a.  composizione

compiti

deliberazioni

Art.10

Il comitato elegge annualmente fra i suoi membri un presidente, un vice-presidente, un segretario e un cassiere; ognuna di queste cariche può essere affidata per più anni alla stessa persona.

b.  organizzazione

elenco delle cariche

Art.11

Il presidente dirige le sedute del comitato e decide in caso di parità nelle deliberazioni.

I Presidente

Art.12

Il segretario tiene il verbale delle sedute del comitato e delle assemblee.

II Segretario

Art.13

Il cassiere cura le registrazioni contabili e sottopone tempestivamente i conti ai revisori perché possano fare rapporto all'assemblea annuale.

III Cassiere

Art.14

1.  La corrispondenza è ordinariamente firmata dal presidente.

2.  Gli atti di disposizione del patrimonio sociale sono di regola firmati dal cassiere.

c.  Firme

Art.15

L'assemblea elegge ogni anno fra i soci non membri del comitato due revisori dei conti i quali controllano la formale registrazione contabile con i documenti giustificativi e presentano rapporto all'assemblea.

3.  I revisori

CAP III IL  PATRIMONIO SOCIALE

Art.16

Per i debiti della società risponde solo il patrimonio sociale.

A. Responsabilità 

Art.17

L'associazione è finanziata con le quote sociali il cui importo è fissato annualmente dall'assemblea nonché da contributi volontari e lasciti.

B. Finanziamento

CAP IV   NORME GENERALI

Art.18

L'assemblea può in ogni tempo modificare, in tutto o in parte, gli statuti.


A. Modifica degli Statuti

CAP V    NORME TRANSITORIE

Art.19

Il primo periodo amministrativo scade il 30 giugno 1985.

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Art. 20

Nello spirito espresso al punto d) dell'art. 3 la SFSI chiederà di essere ammessa alla Società Svizzera di Filosofia.


 

 

Approvati dall’Assemblea costitutiva riunita a Bellinzona, Liceo cantonale, il 22.2.1984